Diritto d’asilo e diritto di autodeterminazione

Diritto d’asilo e diritto di autodeterminazioneDiritto d’asilo e diritto di autodeterminazione – Tra le armi più subdole adoperate dalla propaganda immigrazionista abbiamo il ricorso agli obblighi internazionali e al cosiddetto “diritto del mare”.

Tutte convenzioni e trattati che l’Italia ha sì sottoscritto, ma diversi decenni fa.

Convenzioni sorpassate

Al momento della firma non c’era cognizione di quanto sarebbe avvenuto nei tempi successivi. Non si aveva minima contezza che quei trattati ci avrebbero obbligati – senza alternative-a soccorrere pletore infinite di barconi nelle acque mediterranee.

Il soccorso dei naufraghi, da fenomeno straordinario e occasionale quale avrebbe dovuto essere è diventato un dato permanente scaturito da una forma ormai abusata di attraversamento avventuroso in mare aperto.

La legge del mare

A questi vincoli “marittimi”, Unclos, Solas, Sar e Salvage, si aggiunge la Convenzione di Dublino sul diritto d’asilo che impegna gli stati contraenti a farsi carico della richiesta d’asilo del potenziale “rifugiato” entrato illegalmente.

L’obbligo di salvare e l’obbligo di accogliere rappresentano le ganasce di una tenaglia che opprime gli stati impedendo a questi di regolare il problema in funzione delle proprie necessità ed interessi.

Incombe, come se non bastasse, anche il principio di non-respingimento sancito dalla Convenzione di Ginevra per i rifugiati (1951). Materia, tuttavia, ancora discutibile in considerazione del fatto che molti stati hanno assunto a simile riguardo atteggiamenti diversi e “sovranistici”.

Alcuni provvedono a respingere in base all’aprioristica convinzione di trovarsi di fronte dei clandestini (migranti economici) e non dei rifugiati.

Il recente decreto del governo Meloni prevede un “codice di condotta” per le ONG.

Le quali sono chiamate ad operare in mare secondo determinate regole.

Il proposito è senz’altro quello di sganciarle da una probabile filiera degli sbarchi che le vede intrecciate coi trafficanti a monte (Libia) e con il business dell’accoglienza a valle (Mimmo Lucano, cooperative etc).

Le ONG non accettano controlli

Abbiamo seri dubbi che le ONG sottoscrivano tale codice, forti anche del sostegno UE e della sua disapprovazione verso il decreto. Ma è punto dirimente che lascia capire come velleitaria sia l’idea di tale governo di risolvere il problema provando a districarsi in ottica europea e sovranazionale.

Lo ius cogens

Resta comunque una considerazione di fondo. Il diritto d’asilo e protezioni varie rientrano nel diritto internazionale in chiave umanitaria e di difesa degli individui. Su tale base una nazione come l’Italia dovrebbe rinunciare alla propria sovranità territoriale, tenere i porti aperti e permettere a milioni di persone di entrare senza opporre minima resistenza.

Questo però confligge con il principio di autodeterminazione dei popoli, che nel diritto internazionale è racchiuso come “ius cogens”, norma consuetudinaria per la quale non sono ammesse deroghe.

Se un popolo, allora, ha il diritto di autodeterminarsi, di regola avrà anche il diritto di difendere i propri confini e la propria identità.

Ora è difficile immaginare una contraddittorietà nell’applicazione del diritto internazionale.

Ma è del tutto evidente che anche i cosiddetti doveri umanitari siano concepiti in modo da non ledere i diritti concreti dei popoli.

È lecito a questo punto parlare di abuso del diritto d’asilo e di protezione internazionale. Abuso traducibile nell’accettazione supina di un’immigrazione di massa senza limiti. Ed è qui che lo smodato richiamo ai diritti umani dei peana mondialisti rischiano di aprire il varco alla più brutale sopraffazione della storia.