Si sente spesso parlare di Costituzione italiana come “antifascista”, nata dalla “lotta partigiana”, dalla “Liberazione”, dal “25 aprile” e ispirata dalla volontà popolare.
Massimiliano Mazzanti, nel suo libro “Costituzione in rosso e nero”, pubblicato nell’ormai lontano 2016, ha smontato questi luoghi comuni, dimostrando, testo alla mano, come la Carta non citi nemmeno una volta l’antifascismo, i partigiani, o la “resistenza”.
L’unico riferimento che da decenni permette certe interpretazioni che, nella migliore delle ipotesi, possono essere definite fantasiose è la XII disposizione transitoria, che vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista.
L’armistizio
Ma furono davvero i padri costituenti a volere quella norma? Fu davvero la volontà popolare a ispirarla? Giova riprendere quanto già scritto su queste pagine (qui).
Facciamo un salto indietro nelle Storia, al 3 settembre del 1943, quando fu siglato dai generali Giuseppe Castellano per l’Italia e Walter Bedell Smith per le Forze Alleate, l’Armistizio di Cassibile – detto anche “Armistizio corto”-, cioè la resa incondizionata dell’Italia, comprendente 12 articoli, in cui, per maggiori dettagli, si rimandava a successivi documenti.
Farà infatti seguito il cosiddetto “Armistizio lungo” del 29 settembre successivo che, all’art.30 recita:” Tutte le organizzazioni fasciste, compresi tutti i rami della milizia fascista (MVSN), la polizia segreta (OVRA) e le organizzazioni della Gioventù Fascista saranno, se questo non sia già stato fatto, sciolte in conformità alle disposizioni del Comandante Supremo delle Forze Alleate. Il Governo italiano si conformerà a tutte le ulteriori direttive che le Nazioni Unite potranno dare per l’abolizione delle istituzioni fasciste, il licenziamento ed internamento del personale fascista, il controllo dei fondi fascisti, la soppressione della ideologia e dell’insegnamento fascista.”.
Questa norma draconiana costituirà la base dell’art.17 del Trattato di Pace di Parigi, del 1947: “L’Italia, la quale, in conformità dell’articolo 30 della Convenzione di Armistizio, ha preso misure per sciogliere le organizzazioni fasciste in Italia, non permetterà, in territorio italiano, la rinascita di simili organizzazioni, siano esse politiche, militari o militarizzate, che abbiano per oggetto di privare il popolo dei suoi diritti democratici.”.
Ecco, dunque, da dove deriva la XII disposizione transitoria e finale della nostra Costituzione, che, secondo taluni improvvisati costituzionalisti della domenica, conferirebbe carattere solidamente antifascista all’intera Carta.
Libertà e Sovranità
A ben guardare, ci sono articoli in contrasto con la XII disposizione, che, anche per questo non poteva che avere carattere transitorio -e invece, dopo quasi 80 anni, è ancora là! – e le leggi Scelba e Mancino che ne sono scaturite.
L’Art.21 sulla libertà di espressione, l’art.49 sulla libertà di associazione. E, di conseguenza, anche l’art.3, che dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Secondo le leggi derivate dalla XII disposizione, in pratica, ci sarebbero cittadini che, a motivo delle loro opinioni politiche, godrebbero di meno diritti.
Dunque questa norma è stata opera dei padri costituenti? Espressione del popolo italiano? Niente di tutto questo, anzi, il contrario! È stata e continua ad essere il diktat delle potenze vincitrici subìto dall’Italia sconfitta, come abbiamo esposto.
Con buona pace dell’art.1 della Costituzione, che vorrebbe che la sovranità appartenesse al popolo. Proprio della sua sovranità si è “liberata” l’Italia nel 1945. Ricordiamocelo, il prossimo 25 aprile.
Raffaele Amato
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