La riforma del Codice di procedura penale del 1988 ha introdotto nel sistema italiano il modello accusatorio, sostituendo il precedente sistema inquisitorio, e ha apportato significative modifiche al processo penale italiano. La riforma è stata attuata attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1988.
Il nuovo codice di procedura penale fu emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1988 ed entrò infine in vigore il 24 ottobre 1989.
Il sistema “accusatorio”, di matrice anglosassone, malamente calato nel nostro ordinamento, ha creato non poche contraddizioni e conflitti, ma in questa sede si vuole sottolineare sinteticamente solo una conseguenza: l’enorme aumento del potere della Procura della Repubblica.
Quest’ultima ha ricevuto in dote un vero e proprio esercito, la Polizia giudiziaria, al di là di ogni distinzione burocratica, ovvero tutti gli uffici istituzionali che fanno “indagini” relative alla commissione di reati, senza distinzioni tra istituti della Polizia, dei Carabinieri, della Penitenziaria e Forestale fino alla Capitaneria di Porto.
Il PM ha su questi uffici un potere reale ed esclusivo, che non è solo quello di dirigere le indagini, ma anche un potere gerarchico che influisce sulle carriere, sui trasferimenti e sulla disciplina degli addetti a questa funzione.
Un PM Superpoliziotto
Il più innovativo ed importante, il potere di indirizzare e poi dirigere le indagini, ha trasformato il PM in un “super poliziotto” (sia pure senza averne la formazione, l’esperienza e l’accertamento dei requisiti psicoattitudinali), indiscusso ed indiscutibile.
In sintesi pratica: se prima dell’’89, di fronte ad esempio a un omicidio, l’investigatore individuava tre piste da seguire e si rivolgeva al PM per ottenere ausili di indagine (come intercettazioni, perquisizioni, ecc.), il sostituto Procuratore normalmente, se le richieste erano legittime ed utili, autorizzava, attendendone gli esiti.
Dopo, nella stessa ipotesi della verifica delle tre piste investigative, invece, il PM, dall’alto della sua autorità, saggezza ed esperienza, può certo autorizzarle tutte, solo una delle tre o, come spesso accade, indicarne una sua quarta (ecco che indirizza le indagini) che si è obbligati a seguire senza alcuna deviazione.
Ovviamente, anche nei casi precedenti (approvazione delle ipotesi avanzate dagli investigatori), la direzione del seguito delle indagini spetta a lui.
È evidente che questa differenza tra prima e dopo l’’89 cambia radicalmente la fase delle indagini, oltre che cancellare l’autonomia professionale dei vari dirigenti degli uffici investigativi, sottratti sostanzialmente anche all’autorità dei Questori.
Ora, tornando alla separazione delle carriere: se giustamente si separano le carriere dei due “generali”, ovvero di chi “accusa” e di chi “giudica”, sul non detto del tentativo di contenere lo strapotere dei PM, non si ottiene alcun risultato se al “generale dell’accusa” non si annulla, riduce o modifica il suo potere assoluto sul suo “esercito”, la Polizia Giudiziaria.
Giovanni Preziosa
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